22 December, 2024
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Il fatto di avere un reddito basso non dà diritto ad avere gratuitamente una quantità abnorme di acqua dal Servizio idrico. Il Tribunale di Cagliari, con un’ordinanza depositata nei giorni scorsi, ha dichiarato la legittimità dello slaccio di un’utenza relativa a un cliente di un paese della Trexenta che aveva accumulato un debito di oltre 5mila euro per consumi elevati non pagati per anni.

 Il contenzioso. Lo stesso cliente non aveva contestato consumi e importi regolarmente fatturati da Abbanoa, ma si era rivolto in Tribunale per ottenere il riallaccio della propria utenza cercando di far leva sul fatto che avesse un reddito basso. In via cautelare, il Tribunale aveva acconsentito la riattivazione del servizio con un provvedimento sospensivo “inaudita altera parte”, senza il contraddittorio con la controparte e cioè Abbanoa. Quando si è entrati nel merito della vicenda, il quadro emerso dagli atti presentati dal legale di Abbanoa, l’avvocato Simone Collu, è emersa la realtà dei fatti.

Consumi elevati. Il cliente si era appellato alle “Procedure per il contenimento della morosità nel Servizio idrico integrato” elaborate dell’Autorità per l’energia elettrica, gas e servizi idrici (Aeegsi) che prevedono per i clienti in condizioni di disagio economico (Isee inferiore a € 8.107,50) il cosiddetto bonus idrico “per il tramite del quale”, viene spiegato nell’ordinanza del Tribunale, «il cittadino può beneficiare di uno sconto in bolletta pari al costo di 18,25 metri cubi annui, che rappresentano proprio quei 50 litri giorno che costituiscono il quantitativo minimo vitale». Il cliente, però, non solo non aveva fatto richiesta del bonus al proprio Comune, ma aveva maturato un debito per consumi nettamente superiori ai 50 litri giornalieri: in certi periodi i consumi erano di quasi 2000 litri giornalieri.

Il bonus idrico. «Il sistema, rettamente interpretato – spiega il giudice nell’ordinanza – non garantisce un indiscriminato diritto alla fornitura di 50 litri al giorno di acqua, bensì garantisce che, nell’ambito di un rapporto contrattuale regolarmente instaurato e solo a seguito dell’ammissione del cittadino – secondo la procedura stabilita dall’Autorità – alla possibilità di fruire del bonus sociale, tale quantitativo minimo vitale sia fornito in assenza di corrispettivo, essendo quest’ultimo dovuto unicamente per i consumi ulteriori rispetto a tale minimo vitale». Per questi motivi il giudice ha revocato il provvedimento “inaudita altera parte” che vietava lo slaccio.